il sistema elettorale per le elezioni nei comuni
Il sistema si basa sulla legge 25 marzo 1993 n. 81,
integrata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. I candidati alla carica
di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il
collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio
comunale. E' proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede
a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di
sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa
al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al
ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno
tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato
il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto
sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. Per l'assegnazione del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate
con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale
di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ...
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono,
fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad
essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati,
i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei
quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale
di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa
per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo
di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla carica di sindaco
sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui
collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60
per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica
di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto
dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra
individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista.